Parte 1

A partire dal 2015, l’Art.24, decreto legislativo 15 giugno, n°80, ha previsto che le donne lavoratrici inserite in percorsi di protezione e di fuoriuscita dalla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo di 90 giorni lavorativi nell’arco di 3 anni.

Ne possono usufruire le dipendenti del settore pubblico e privato, le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le lavoratrici autonome e, dal 2018, le lavoratrici del settore domestico, agricole e stagionali.

Nelle prossime settimane approfondiremo insieme come funziona questo congedo indennizzato, a chi è rivolto, come fare domanda, i requisiti e la durata. Continuate a seguirci!


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