Perché si parla così poco di parto in anonimato?
Secondo i dati raccolti da Save the Children, dal 2004 (410 casi) al 2014 (278 casi) il numero di neonati/e non riconosciuti/e alla nascita dalla madre è diminuito di oltre il 30%. Allo stesso tempo la cronaca nera ci ricorda frequentemente la situazione drammatica in cui versano molte donne che compiono gesti irreparabili, quali l’abbandono traumatico di neonati/e e l’infanticidio.
Non possiamo resistere alla tentazione di pensare che alcune circostanze che mettono a repentaglio l’incolumità di madri e bambini/e possano essere evitate.
Sospendendo ogni giudizio sulla decisione di non tenere con sé il/la proprio/a figlio/a, riteniamo che tra le più gravi violazioni subite dalle donne vi sia la negazione del diritto a un’adeguata informazione sui propri diritti. Uno di questi è il parto in anonimato.
Nel delicato momento in cui una donna deve affrontare una gravidanza inattesa è essenziale poter ricevere sostegno e assistenza finalizzati a una scelta libera e consapevole.
Solitamente le donne si trovano davanti a un un bivio: diventare madre o abortire.
Eppure, il nostro ordinamento giuridico prevede anche un’altra possibilità, che consente a ogni donna, nel pieno rispetto della sua privacy, di non riconoscere il/la bambino/a da lei partorito/a e di lasciarlo/a nell’ospedale in cui è nato/a.
In particolare l’articolo 30 del DPR 396/2000 recita: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
In quest’ultimo caso l’identità della madre biologica rimarrà segreta: nell’atto di nascita del/lla neonato/a sarà riportato “nato/a da donna che non consente di essere nominata”.
Alla tempestiva comunicazione dello stato di abbandono del/lla neonato/a non riconosciuto/a alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni seguirà l’immediata (senza ulteriori accertamenti) dichiarazione dello stato di adottabilità del/lla minore.
Tale procedura può essere sospesa per un massimo di due mesi qualora la madre sia temporaneamente impossibilitata a riconoscere il/la proprio/a figlio/a; in questo periodo la donna ha quindi la facoltà di rivedere la sua scelta iniziale.
Nel caso in cui la donna non manifesti l’intenzione di revocare il suo anonimato, una coppia adottante – ritenuta idonea – garantirà al/lla bambino/a il suo diritto a crescere, essere educato/a e amato/a in famiglia.
Il parto in anonimato consente, dunque, di tutelare la salute della donna e del/lla minore, combattendo la solitudine e i pericoli dei parti non assistiti e scongiurando la tragedia degli abbandoni traumatici dei/lle neonati/e.
La prossima settimana parleremo delle Culle per la Vita.
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